VEPA (vetrate panoramiche amovibili) senza permesso
Con un emendamento inserito nel Dl Aiuti-bis, approvato già al Senato, è stata introdotta una modifica al Dpr 380 del 2001. L’installazione delle vetrate panoramiche amovibili (Vepa) è stata aggiunta all’elenco di interventi di edilizia libera contenuti all’articolo 6 del Testo unico dell’Edilizia.
Cosa sono le Vepa (vetrate panoramiche amovibili)
Si tratta di vetrate panoramiche amovibili, completamente trasparenti con cui chiudere i balconi, che permettono di ampliare lo spazio da vivere in casa e godere anche della luce naturale.
Sono completamente rimovibili in quanto di solito si tratta di sistemi scorrevoli che consentono l’apertura e la chiusura della vetrata, a seconda delle esigenze. Fungono inoltre come protezione contro gli agenti atmosferici, sono in grado di migliorare l’isolamento acustico o evitare dispersioni termiche.
Le condizioni
Con questa modifica, gli interventi di installazione di vetrate panoramiche amovibili, totalmente trasparenti rientreranno nel gruppo dell’edilizia libera, solamente se utilizzate per tali funzioni:
- protezione dagli agenti atmosferici
- miglioramento delle prestazioni energetiche e acustiche
- riduzione di dispersioni termiche
- impermeabilizzazione parziale delle acque meteoriche.
La norma può essere applicata se le vepa verranno intallate su:
- balconi aggettanti
- logge rientranti all’interno dell’edificio.
Ovviamente, l’installazione non deve creare spazi chiusi e quindi generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie utile o accessoria.
Affinché tali interventi rientrino tra gli interventi di edilizia libera, le strutture devono favorire la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici. Caratteristiche tecniche e costruttive e profilo estetico, devono essere tali da ridurre al minimo l’ingombro e l’impatto visivo in modo da non modificare le linee architettoniche esistenti.
Testo della norma
Art. 33 -quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) . — 1. All’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b -bis ) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”».
