A.P.E. – Attestato di Prestazione Energetica
Con la modifica dell’art. 6 del D.lgs. n. 192/2005, l’attestato di certificazione energetica viene ora sostituito dall’“attestato di prestazione energetica”, rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq (250 mq a partire dal 9 luglio 2015), e la cui normativa sostanziale non si discosta di molto, per quanto di competenza notarile, da quella previgente riguardante l’A.C.E.
Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove non ne siano già dotati, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica, nonché è obbligato a renderlo disponibile al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produrrà l’attestato congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
È inoltre espressamente stabilito che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari debba essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Per la concreta definizione dell’A.P.E. e delle sue modalità tecniche di formazione, occorrerà tuttavia attendere l’emanazione di un decreto interministeriale.
Si segnala, da ultimo, la poco chiara formulazione del primo comma dell’art. 12 (rubricato “Sanzioni”) del d.l. in commento che, modificando l’art. 15 del D.lgs. n. 192/2005, stabilisce che l’A.P.E. è “reso nella forma in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. In attesa di un approfondimento circa il significato di tale disposizione, si può ipotizzare che essa sia da riferirsi agli effetti tipicamente ricollegati alla dichiarazione sostitutiva, prevedendone l’applicazione del suo regime tipico anche all’attestato di prestazione energetica, ciò non volendo significare che la sua produzione possa essere sostituita da un’autodichiarazione resa e sottoscritta dal proprietario dell’immobile la cui prestazione energetica è oggetto di attestazione.