DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Il D.Lgs 21/11/2014 n.175 modifica la disciplina in materia di operazioni con l’estero, in particolare le comunicazioni delle dichiarazioni d’intento, l’adempimento “black list” , l’inclusione nel Vies (elenco operatori intracomunitari) e il contenuto degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi ai servizi.
Dichiarazioni d’ intento.
Dall’1.1.2015 la dichiarazione d’intento deve essere comunicata all’Agenzia Entrate direttamente dall’esportatore abituale e non più dal fornitore dello stesso. La ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia deve essere trasmessa dall’esportatore abituale , unitamente alla dichiarazione d’intento, al proprio cedente o prestatore.
Quindi il fornitore dell’esportatore abituale , prima di emettere la fattura senza applicazione dell’Iva, deve verificare di aver acquisito la dichiarazione d’intento e la ricevuta emessa dall’Agenzia delle Entrate.
Black list
La frequenza dell’adempimento passa da mensile/trimestrale ad annuale, già con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2014.
Il limite di esonero della comunicazione è elevato da € 500 ad € 10.000 su base annua.
Vies (elenco operatori intracomunitari)
La manifestazione della volontà del contribuente di effettuare operazioni intracomunitarie, trasmessa con opzione all’Agenzia Entrate tramite i servizi telematici, comporta l’immediata inclusione nel Vies (elenco operatori intracomunitari). Ciò comporta che non bisogna più far decorrere 30 giorni di attesa come da precedente norma.
Tuttavia si presume che il soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie se , per 4 trimestri consecutivi, non presenta alcun elenco riepilogativo Intrastat.
Quindi in tal caso nel momento in cui si volessero di nuovo effettuare operazioni intracomunitari bisogna prima nuovamente comunicare l’opzione all’Agenzia.
E’ necessario quindi che comunichiate all’intermediario (cioè noi) la volontà di effettuare acquisti intracomunitari prima di effettuarli, per fare preventivamente l’iscrizione al Vies nel caso non sia più attiva.
